Art. 12.

  Dopo  l'articolo  41  del  testo  unico  5 giugno 1939, n. 1016, e'
aggiunto il seguente articolo 41-bis:
  "Art. 41-bis. - E' vietato detenere per la vendita, vendere o porre
altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione inferiore a
quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per
l'allodola.
  Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il
Laboratorio  di  zoologia  applicata  alla  caccia,  sono elencate le
specie cui si applica il divieto di cui al precedente comma.
  Il  contravventore  e'  punito  con l'ammenda da lire 10.000 a lire
40.000".