Art. 14. L'articolo 44 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente: "Art. 44. - La concessione e la revoca di bandita o di riserva e' disposta con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, ed ha vigore dal giorno della pubblicazione del provvedimento sul Foglio degli annunzi legali della Provincia. Nel caso in cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei territori di due o piu' Province, i Comitati provinciali della caccia interessati emanano il provvedimento relativo alla parte di riserva o bandita compresa nel territorio di propria competenza. La concessione puo' essere data solo per superfici continue di terreno a condizione che la bandita o la riserva da costituirsi non arrechi pregiudizio alla produzione agraria. Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere nella bandita o nella riserva anche ai confini di esse, terreni per i quali non sia stato dato il consenso, l'inclusione puo' essere disposta coattivamente. Il decreto relativo e' emanato, previ opportuni accertamenti, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con il Ministro per la grazia e la giustizia, e stabilisce anche la misura dell'indennita' da corrispondersi ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente, nonche' le modalita' del relativo pagamento. I terreni da comprendere coattivamente non possono superare per le riserve o per le bandite, il decimo della superficie delle stesse. Nel provvedimento di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome del concessionario, la durata della concessione, che non puo' essere inferiore ai tre anni ne' superiore ai sei, il divieto di subconcessione, la superficie della zona vincolata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, nonche' gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina o al numero degli agenti di vigilanza. Nello stesso provvedimento vengono altresi' indicate le condizioni alle quali e' subordinata la concessione, con particolare riguardo agli obblighi relativi agli impianti di allevamento in caso di concessione di bandita e a quelli di allevamento e di ripopolamento del territorio riservato e del territorio provinciale destinato alla caccia libera, in caso di concessione di riserva di caccia. Il numero e la specie dei capi di selvaggina che i concessionari delle riserve debbono fornire annualmente ai Comitati provinciali della caccia, per il ripopolamento del territorio provinciale destinato alla caccia libera, sono determinati nel provvedimento, in rapporto alla superficie da vincolare, alle specie esistenti ed alle condizioni ambientali di ciascuna riserva. Avverso i provvedimenti relativi alla costituzione ed alla revoca di bandita o di riserva di cui al primo comma del presente articolo, e' ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ gli accertamenti del caso, decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso".