Art. 14.

  L'articolo  44  del  testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato
dall'articolo  18  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  44.  - La concessione e la revoca di bandita o di riserva e'
disposta  con  deliberazione  del  Comitato provinciale della caccia,
resa  esecutiva  dal  suo  presidente,  ed ha vigore dal giorno della
pubblicazione del provvedimento sul Foglio degli annunzi legali della
Provincia.
  Nel  caso  in  cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei
territori di due o piu' Province, i Comitati provinciali della caccia
interessati emanano il provvedimento relativo alla parte di riserva o
bandita compresa nel territorio di propria competenza.
  La  concessione  puo'  essere  data  solo per superfici continue di
terreno  a  condizione che la bandita o la riserva da costituirsi non
arrechi pregiudizio alla produzione agraria.
  Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere nella
bandita o nella riserva anche ai confini di esse, terreni per i quali
non  sia  stato  dato  il consenso, l'inclusione puo' essere disposta
coattivamente.  Il  decreto  relativo  e'  emanato,  previ  opportuni
accertamenti,  dal  Ministro  per  l'agricoltura e per le foreste, di
intesa  con  il  Ministro  per la grazia e la giustizia, e stabilisce
anche  la misura dell'indennita' da corrispondersi ai proprietari dei
terreni  inclusi  coattivamente,  nonche'  le  modalita' del relativo
pagamento.
  I  terreni da comprendere coattivamente non possono superare per le
riserve o per le bandite, il decimo della superficie delle stesse.
  Nel  provvedimento  di  concessione di bandita o di riserva vengono
indicati il nome del concessionario, la durata della concessione, che
non  puo'  essere  inferiore  ai  tre  anni  ne' superiore ai sei, il
divieto  di  subconcessione,  la superficie della zona vincolata, gli
estremi necessari per l'identificazione di essa, nonche' gli obblighi
relativi  al  ripopolamento o alla sosta della selvaggina o al numero
degli   agenti  di  vigilanza.  Nello  stesso  provvedimento  vengono
altresi'   indicate  le  condizioni  alle  quali  e'  subordinata  la
concessione,  con  particolare  riguardo  agli obblighi relativi agli
impianti  di allevamento in caso di concessione di bandita e a quelli
di  allevamento  e  di  ripopolamento  del territorio riservato e del
territorio  provinciale  destinato  alla  caccia  libera,  in caso di
concessione  di  riserva di caccia. Il numero e la specie dei capi di
selvaggina   che   i  concessionari  delle  riserve  debbono  fornire
annualmente   ai   Comitati   provinciali   della   caccia,   per  il
ripopolamento   del  territorio  provinciale  destinato  alla  caccia
libera,   sono   determinati  nel  provvedimento,  in  rapporto  alla
superficie  da  vincolare,  alle  specie esistenti ed alle condizioni
ambientali di ciascuna riserva.
  Avverso  i  provvedimenti relativi alla costituzione ed alla revoca
di  bandita o di riserva di cui al primo comma del presente articolo,
e'  ammesso,  entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per
l'agricoltura  e per le foreste che, previ gli accertamenti del caso,
decide  entro  90  giorni  dalla  data  di  presentazione del ricorso
stesso".