Art. 16.

  L'articolo  49  del  testo  unico  5  giugno  1939,  n.  1016, gia'
modificato   dall'articolo   31  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  giugno  1955,  n. 987, e' cosi' modificato il secondo
comma, primo alinea, e' cosi' sostituito:
  "Piu'   particolarmente   la   revoca   viene  disposta  quando  su
deliberazione  del  Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva
dal suo presidente, risulti:";
  il terzo e quarto comma sono cosi' sostituiti:
  "Il  presidente  del  Comitato provinciale della caccia provvede su
deliberazione  del  Comitato  stesso.  Contro  tale  provvedimento e'
ammesso,  entro trenta giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per
l'agricoltura  e  per  le foreste che, previ accertamenti, decide con
proprio decreto".
  "In luogo della revoca della concessione il presidente del Comitato
provinciale  della caccia, avuto riguardo alle circostanze di fatto e
previa   deliberazione   del   Comitato  stesso,  puo'  comminare  al
concessionario  il  pagamento a favore dell'erario dello Stato di una
somma da lire 40.000 a lire 200.000".
  L'ultimo   comma  e'  cosi'  sostituito:  "Per  l'accertamento  del
funzionamento  delle  bandite e delle riserve il Comitato provinciale
della caccia provvede a periodiche ispezioni avvalendosi di personale
da esso indicato".