Art. 16. L'articolo 49 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, gia' modificato dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' cosi' modificato il secondo comma, primo alinea, e' cosi' sostituito: "Piu' particolarmente la revoca viene disposta quando su deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, risulti:"; il terzo e quarto comma sono cosi' sostituiti: "Il presidente del Comitato provinciale della caccia provvede su deliberazione del Comitato stesso. Contro tale provvedimento e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ accertamenti, decide con proprio decreto". "In luogo della revoca della concessione il presidente del Comitato provinciale della caccia, avuto riguardo alle circostanze di fatto e previa deliberazione del Comitato stesso, puo' comminare al concessionario il pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire 40.000 a lire 200.000". L'ultimo comma e' cosi' sostituito: "Per l'accertamento del funzionamento delle bandite e delle riserve il Comitato provinciale della caccia provvede a periodiche ispezioni avvalendosi di personale da esso indicato".