Art. 17.

  L'articolo  51  del  testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato
dall'articolo  18  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  51.  -  I  proprietari  e  i  possessori  di terreni possono
ottenere  di costituirli in bandita purche' la estensione dei terreni
da  vincolarsi  non sia inferiore a ettari 300 e non sia superiore ad
ettari 3.000.
  La  concessione  di  bandita  non  puo' essere fatta per un periodo
superiore  a  sei  anni  e  puo'  essere  rinnovata  entro  l'anno di
scadenza.  In  ogni  caso  le bandite di cui al presente articolo non
possono  essere  trasformate  in  riserve  di  caccia prima che siano
trascorsi due anni dalla scadenza della concessione".