Art. 18.

  L'articolo  52  del  testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato
dall'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  52.  -  Il  Consiglio  provinciale, su proposta motivata del
Comitato provinciale della caccia, sentito il Laboratorio di zoologia
applicata  alla  caccia,  puo'  costituire  zone  di  ripopolamento e
cattura  della  selvaggina,  da servire alle esigenze faunistiche con
particolare riguardo a quelle della Provincia.
  Tali  zone  possono  essere  costituite  solo  su terreni adatti al
ripopolamento  e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina e
non  adibite  a  colture che potrebbero essere da questa notevolmente
danneggiate.
  La deliberazione che determina il perimetro della zona da vincolare
deve   essere   pubblicata   nelle  forme  consuete  nell'albo  della
Amministrazione  provinciale  ed affissa all'albo pretorio dei Comuni
in cui ricadono i terreni.
  Avverso   tale  deliberazione  i  proprietari  interessati  possono
proporre  opposizione  al Consiglio provinciale entro 60 giorni dalla
pubblicazione.  Decorso il suddetto termine, il Consiglio provinciale
-  ove  sussista  il  consenso  dei proprietari dei fondi costituenti
almeno  i  due  terzi  della  superficie  complessiva  che si intende
vincolare  -  provvede  in  merito  alla  costituzione  della zona di
ripopolamento  e cattura decidendo anche sulle opposizioni presentate
e  stabilisce,  con  lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad
assicurare  una  efficace  sorveglianza  delle  zone medesime anche a
mezzo di apposite guardie.
  Il  consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui
non sia stata mossa formale opposizione.
  Contro  la  deliberazione  del  Consiglio  provinciale  e'  ammesso
ricorso  entro  30  giorni  dalla  sua  pubblicazione al Ministro per
l'agricoltura  e  le  foreste,  il quale decide entro 90 giorni dalla
data di presentazione del ricorso stesso.
  Ove  manchi  il  consenso  dei  proprietari che rappresentino i due
terzi  della superficie da vincolare, il Ministro per l'agricoltura e
le foreste, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, puo',
in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' faunistiche,
procedere coattivamente alla costituzione della zona di ripopolamento
e cattura.
  I  confini  delle  zone  di  ripopolamento e cattura debbono essere
delimitati  con  tabelle  perimetrali  portanti  la  scritta "zona di
ripopolamento e cattura, articolo 52, testo unico, Divieto di caccia"
apposte  ai  sensi  dell'articolo  45 del predetto testo unico. Dette
tabelle sono esenti da tasse".