Art. 18. L'articolo 52 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente: "Art. 52. - Il Consiglio provinciale, su proposta motivata del Comitato provinciale della caccia, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' costituire zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire alle esigenze faunistiche con particolare riguardo a quelle della Provincia. Tali zone possono essere costituite solo su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina e non adibite a colture che potrebbero essere da questa notevolmente danneggiate. La deliberazione che determina il perimetro della zona da vincolare deve essere pubblicata nelle forme consuete nell'albo della Amministrazione provinciale ed affissa all'albo pretorio dei Comuni in cui ricadono i terreni. Avverso tale deliberazione i proprietari interessati possono proporre opposizione al Consiglio provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione. Decorso il suddetto termine, il Consiglio provinciale - ove sussista il consenso dei proprietari dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare - provvede in merito alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di apposite guardie. Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione. Contro la deliberazione del Consiglio provinciale e' ammesso ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso. Ove manchi il consenso dei proprietari che rappresentino i due terzi della superficie da vincolare, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, puo', in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' faunistiche, procedere coattivamente alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura. I confini delle zone di ripopolamento e cattura debbono essere delimitati con tabelle perimetrali portanti la scritta "zona di ripopolamento e cattura, articolo 52, testo unico, Divieto di caccia" apposte ai sensi dell'articolo 45 del predetto testo unico. Dette tabelle sono esenti da tasse".