Art. 19. Nel primo comma dell'articolo 54 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, gia' sostituito con l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, le parole "ed hanno la durata di anni tre" sono cosi' sostituite: "ad hanno la durata di anni sei". Il secondo comma dello stesso articolo viene sostituito dal seguente: "Le zone predette sono gestite dai Comitati provinciali della caccia. Le direttive generali di gestione delle zone di ripopolamento vengono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150".