Art. 19.

  Nel  primo comma dell'articolo 54 del testo unico 5 giugno 1939, n.
1016,  gia'  sostituito  con l'articolo 33 del decreto del Presidente
della  Repubblica  10  giugno  1955,  n.  987, le parole "ed hanno la
durata  di  anni  tre"  sono cosi' sostituite: "ad hanno la durata di
anni sei".
  Il  secondo  comma  dello  stesso  articolo  viene  sostituito  dal
seguente:  "Le  zone  predette  sono gestite dai Comitati provinciali
della  caccia.  Le  direttive  generali  di  gestione  delle  zone di
ripopolamento   vengono   stabilite  con  decreto  del  Ministro  per
l'agricoltura  e  per le foreste ai sensi dell'articolo 4 della legge
11 marzo 1953, n. 150".