Art. 20. L'articolo 55 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente: "Art. 55. - Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, qualora tale termine non venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, a vantaggio dei cacciatori residenti nella Provincia nel cui territorio siano situati i terreni inclusi nella zona, senza che occorra mutare le tabelle esistenti. In dette zone sono esenti da ogni tassa le tabelle perimetrali. Dette zone sono altresi' esenti dalla tassa erariale e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato. 1 cacciatori di altre Province che esercitino la caccia e l'uccellagione nelle zone costituite in riserva ai sensi del primo comma sono soggetti alle sanzioni previste per l'esercizio abusivo della caccia in riserva. Prima della scadenza del divieto e dell'apertura della zona, il Comitato provinciale della caccia puo' prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura. Il Comitato provinciale della caccia disciplina l'esercizio venatorio nella zona trasformata in riserva, onde assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio stesso ed una razionale utilizzazione del patrimonio faunistico esistente nel comprensorio. Per il raggiungimento di tali scopi puo' disporre misure limitative nel godimento della riserva".