Art. 20.

  L'articolo  55  del  testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato
per  effetto  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 giugno
1955, n. 987, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  55.  -  Alla  scadenza  del  termine di durata delle zone di
ripopolamento e cattura, qualora tale termine non venga prorogato, le
zone  stesse  restano,  per  la  sola  successiva  annata  venatoria,
automaticamente  costituite  in  riserva,  a vantaggio dei cacciatori
residenti  nella Provincia nel cui territorio siano situati i terreni
inclusi nella zona, senza che occorra mutare le tabelle esistenti.
  In  dette  zone  sono  esenti da ogni tassa le tabelle perimetrali.
Dette zone sono altresi' esenti dalla tassa erariale e dalla relativa
soprattassa, per l'anno di esercizio riservato. 1 cacciatori di altre
Province  che  esercitino  la  caccia  e  l'uccellagione  nelle  zone
costituite  in  riserva  ai  sensi del primo comma sono soggetti alle
sanzioni  previste  per  l'esercizio abusivo della caccia in riserva.
Prima  della  scadenza  del  divieto  e  dell'apertura della zona, il
Comitato  provinciale  della  caccia  puo'  prelevare dalla stessa, a
scopo  di  ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia
possibile la cattura.
  Il   Comitato   provinciale  della  caccia  disciplina  l'esercizio
venatorio  nella  zona  trasformata  in  riserva,  onde assicurare il
regolare   svolgimento   dell'esercizio   stesso   ed  una  razionale
utilizzazione  del  patrimonio faunistico esistente nel comprensorio.
Per  il  raggiungimento di tali scopi puo' disporre misure limitative
nel godimento della riserva".