Art. 21.

  L'articolo  59  del  testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato
dall'articolo  18  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  59.  -  I  proprietari  e  i  possessori  di terreni possono
ottenere  di  costituirli  in riserva di caccia, purche' l'estensione
dei  terreni  da  vincolarsi  non  sia  inferiore  a  ettari  150 ne'
superiore a 3.000.
  Il  Ministro  per  l'agricoltura  e per le foreste puo' autorizzare
deroghe  a  tale  limite massimo per le riserve della zona faunistica
delle Alpi.
  La concessione di riserva e' accordata per un periodo non superiore
a  sei anni ed e' rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere
presentata almeno sei mesi prima della scadenza.
  Il  provvedimento  di concessione deve essere emesso entro sei mesi
dalla  presentazione  della  domanda.  Il  Comitato provinciale della
caccia  deve  deliberare sulla domanda di rinnovazione entro sei mesi
dalla  presentazione.  Trascorso  quest'ultimo  termine,  qualora  il
concessionario abbia interposto ricorso al Ministro per l'agricoltura
e  le  foreste avverso il mancato rinnovo, la caccia e l'uccellagione
sono  vietate  a  chiunque  nel  comprensorio della riserva in attesa
delle decisioni del ricorso stesso.
  Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali".