Art. 22. Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti: "Fermi i limiti di cui all'articolo 59 piu' proprietari e possessori di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva di caccia, anche se i fondi rispettivi, considerati separatamente, non raggiungono l'estensione di 150 ettari". "Nel decreto di concessione il direttore della riserva e' designato ad ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale sostituzione va comunicata al Comitato provinciale della caccia per la ratifica e l'annotazione in margine al provvedimento di concessione".