Art. 22.

  Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico 5 giugno
1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:
  "Fermi   i  limiti  di  cui  all'articolo  59  piu'  proprietari  e
possessori  di  terreni  confinanti  possono  unirsi in consorzio per
ottenere  la  concessione  di una riserva di caccia, anche se i fondi
rispettivi,  considerati  separatamente, non raggiungono l'estensione
di 150 ettari".
  "Nel decreto di concessione il direttore della riserva e' designato
ad  ogni  effetto  di  legge  come  concessionario;  la sua eventuale
sostituzione  va  comunicata al Comitato provinciale della caccia per
la   ratifica   e   l'annotazione  in  margine  al  provvedimento  di
concessione".