Art. 23.

  L'articolo  61  del  testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato
dagli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  61.  -  La  concessione  di riserva di caccia sia aperta che
chiusa  e'  soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per
ettaro.
  Nella  zona  faunistica  delle  Alpi  e  nei territori montani o in
quelli  classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991
e successive modificazioni e integrazioni, la tassa per le riserve e'
di lire 25 per ettaro.
  In  caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente
dalle tasse dovute dal concessionario, e' tenuto a pagare meta' delle
tasse  stabilite nel primo e nel secondo comma del presente articolo.
Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi di concessionario.
  Il  contratto  di affitto di una riserva non e' valido agli effetti
della  legge  sulla  caccia  ove non sia stato comunicato al Comitato
provinciale  della  caccia  e da questo approvato. Per le riserve che
interessano  i  territori di due o piu' Province, la comunicazione e'
fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede alla
approvazione,  sentiti  i  presidenti  dei Comitati provinciali della
caccia competenti per territorio.
  Il subaffitto di una riserva non e' ammesso sotto pena di decadenza
della concessione".