Art. 23. L'articolo 61 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dagli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente: "Art. 61. - La concessione di riserva di caccia sia aperta che chiusa e' soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per ettaro. Nella zona faunistica delle Alpi e nei territori montani o in quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni, la tassa per le riserve e' di lire 25 per ettaro. In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, e' tenuto a pagare meta' delle tasse stabilite nel primo e nel secondo comma del presente articolo. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi di concessionario. Il contratto di affitto di una riserva non e' valido agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato. Per le riserve che interessano i territori di due o piu' Province, la comunicazione e' fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede alla approvazione, sentiti i presidenti dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio. Il subaffitto di una riserva non e' ammesso sotto pena di decadenza della concessione".