Art. 24.

  L'ultimo  comma  dell'articolo 63 del testo unico 5 giugno 1939, n.
1016, e' sostituito dal seguente:
  "Nelle  riserve  e'  concesso di far ricaricare i fucili durante le
battute  o  in  valle  da  persone  pratiche,  anche se non munite di
licenza e di far portare i fucili di ricambio".