Art. 26. L'ultimo comma dell'articolo 66 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Nelle localita' di modesta utilizzazione agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina migratoria e' in facolta' del Comitato provinciale della caccia di negare le nuove concessioni di riserva e di revocare, sospendere, limitare e condizionare le concessioni esistenti".