Art. 26.

  L'ultimo  comma  dell'articolo 66 del testo unico 5 giugno 1939, n.
1016, e' sostituito dal seguente:
  "Nelle  localita'  di  modesta utilizzazione agricola e forestale e
notoriamente   frequentate  in  determinate  stagioni  da  selvaggina
migratoria  e'  in  facolta' del Comitato provinciale della caccia di
negare  le  nuove  concessioni  di riserva e di revocare, sospendere,
limitare e condizionare le concessioni esistenti".