Art. 27.

  L'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 67. - La zona faunistica delle Alpi e' sottoposta a regime di
caccia  controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi
del secondo comma dell'articolo 12-bis fatta eccezione per le riserve
comunali esistenti al 10 gennaio 1967.
  Il  Comitato  provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle
norme  relative  all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato,
per  la  relativa  gestione,  si  avvale  della  collaborazione delle
associazioni  venatorie,  di  cui  all'articolo 86 del presente testo
unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella
Provincia, con il concorso delle altre.
  Tutti  i  titolari  di  licenza  possono  esercitare  la  caccia  e
l'uccellagione nelle zone di caccia controllata, a parita' di diritti
e  di  doveri  e  proporzionalmente alle possibilita' faunistiche del
territorio  di  caccia, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal
regolamento  deliberato  dal  Comitato provinciale della caccia sulla
scorta  di  un  regolamento-tipo  nazionale predisposto dal Ministero
dell'agricoltura  e  delle foreste, sentite le associazioni venatorie
di  cui  all'articolo  86 del presente testo unico. Il regolamento e'
reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.
  Nella  zona  faunistica  delle  Alpi  tutto  il territorio comunque
costituito  in  riserva di caccia, e' sottoposto, alla scadenza delle
concessioni  di riserva, al regime di caccia controllata. E' tuttavia
consentito  il  rinnovo  o  la  costituzione,  a norma della presente
legge, di riserve di privati e di enti pubblici, quando nei territori
da  riservare  si  trovi  selvaggina tipica della zona delle Alpi che
ponga in evidenza il carattere naturalistico delle riserve stesse".