Art. 28.

  Dopo  l'articolo  67  del  testo  unico  5 giugno 1939, n. 1016, e'
aggiunto il seguente articolo 67-bis:
  "Art. 67-bis. - Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentiti il
Comitato  provinciale  della  caccia  competente  per territorio e il
Laboratorio  di  zoologia applicata alla caccia, puo' costituire oasi
di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, nelle
quali e' vietata la caccia e l'uccellagione.
  Il territorio costituito in oasi di protezione e' delimitato a cura
del  Comitato  provinciale  della  caccia  da  cartelli  indicanti il
divieto di caccia e di uccellagione.
  I cartelli sono esenti da qualsiasi tassa.
  Il  Comitato provinciale della caccia, su richiesta del Laboratorio
di  zoologia  applicata alla caccia, puo' autorizzare catture a scopo
di  studio in dette oasi. Puo' altresi' autorizzare la cattura, anche
con  mezzi  e  in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina,
quando esse arrechino effettivi danni - alle colture agricole.
  Chi  effettua  l'esercizio  venatorio  in  dette oasi e' punito con
l'ammenda da lire 16.000 a lire 80.000".