Art. 28. Dopo l'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' aggiunto il seguente articolo 67-bis: "Art. 67-bis. - Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentiti il Comitato provinciale della caccia competente per territorio e il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' costituire oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, nelle quali e' vietata la caccia e l'uccellagione. Il territorio costituito in oasi di protezione e' delimitato a cura del Comitato provinciale della caccia da cartelli indicanti il divieto di caccia e di uccellagione. I cartelli sono esenti da qualsiasi tassa. Il Comitato provinciale della caccia, su richiesta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' autorizzare catture a scopo di studio in dette oasi. Puo' altresi' autorizzare la cattura, anche con mezzi e in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina, quando esse arrechino effettivi danni - alle colture agricole. Chi effettua l'esercizio venatorio in dette oasi e' punito con l'ammenda da lire 16.000 a lire 80.000".