Art. 29. Il primo comma dell'articolo 69 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico hanno facolta' di chiedere al prefetto, a termini della legge di pubblica sicurezza, il riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro affidamento di serieta' e di capacita' e che intendono eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria. Dette guardie giurate sono equiparate, ad ogni effetto, alle guardie volontarie".