Art. 29.

  Il  primo  comma dell'articolo 69 del testo unico 5 giugno 1939, n.
1016, e' sostituito dal seguente:
  "Le  associazioni  venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico
hanno  facolta'  di  chiedere  al  prefetto, a termini della legge di
pubblica  sicurezza,  il riconoscimento di guardie giurate volontarie
per quei soci che diano sicuro affidamento di serieta' e di capacita'
e  che  intendono  eseguire  volontariamente  servizio  di  vigilanza
venatoria.  Dette  guardie  giurate sono equiparate, ad ogni effetto,
alle guardie volontarie".