Art. 3.

  Dopo  l'articolo  12  del  testo  unico  5 giugno 1939, n. 1016, e'
aggiunto il seguente articolo 12-bis:
  "Art.  12-bis.  -  Ai  fini  della tutela della agricoltura e della
selvaggina  stanziale  protetta,  il  territorio della Provincia puo'
essere  sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata,
con   deliberazione  del  Comitato  provinciale  della  caccia,  resa
esecutiva dal suo presidente.
  Per  caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a
limitazioni  di  tempo,  di  luogo,  di specie e di numero di capi di
selvaggina stanziale protetta da abbattere.
  Tutti  i  titolari  di  licenza di caccia e di uccellagione possono
esercitare  la  caccia e l'uccellagione nelle localita' sottoposte al
regime  di caccia controllata, osservando le condizioni stabilite dal
regolamento  deliberato  dal  Comitato provinciale della caccia sulla
scorta  di  un  regolamento-tipo  nazionale che sara' predisposto dal
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  previo  parere delle
associazioni  venatorie  di  cui  all'articolo 86 del testo unico. Il
regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale
della caccia.
  Le  limitazioni  di  tempo di cui al presente articolo si estendono
alle  riserve  di  caccia  di  nuova  costituzione  o  per  le  quali
intervenga  decreto di rinnovo, qualora il territorio della Provincia
nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto.
  I  Comitati  provinciali della caccia, per la gestione della caccia
controllata, possono avvalersi del concorso degli organi locali delle
associazioni venatorie di cui sopra, particolarmente idonee a fornire
tale collaborazione.
  Il  contravventore  e'  punito  con l'ammenda da lire 40.000 a lire
100.000".