Art. 30. Il penultimo comma dell'articolo 72 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al Comitato provinciale della caccia, che provvede a liberare in localita' adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sara' tenuto a disposizione di colui contro il quale e' stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto. Nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato alle casse del Comitato provinciale della caccia a favore del Comitato stesso. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della selvaggina o per ripopolamento".