Art. 30.

  Il  penultimo comma dell'articolo 72 del testo unico 5 giugno 1939,
n. 1016, e' sostituito dal seguente:
  "Se  fra  le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli
agenti  la  consegnano  al  Comitato  provinciale  della  caccia, che
provvede a liberare in localita' adatta la selvaggina viva, salvo che
si  tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami.
In  quest'ultimo  caso il prezzo ricavato sara' tenuto a disposizione
di  colui contro il quale e' stata elevata la contravvenzione, per il
caso  che  egli  sia  assolto.  Nel  caso,  invece,  di condanna o di
oblazione,  l'importo  della  vendita della selvaggina e dei richiami
sequestrati  deve  essere versato alle casse del Comitato provinciale
della  caccia  a  favore  del  Comitato  stesso. Le somme in tal modo
introitate saranno impiegate a scopi di protezione della selvaggina o
per ripopolamento".