Art. 31.

  L'articolo 77 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  77.  -  Per le contravvenzioni previste dalla presente legge
che  siano  punibili  con  la sola ammenda, il colpevole e' ammesso a
fare oblazione nel termine di 15 giorni da quello della contestazione
della  contravvenzione  o,  se  questa  non  abbia avuto luogo, dalla
comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 72.
  Il   contravventore,   entro   il  termine  suddetto,  deve  pagare
all'Erario  la  somma  dovuta  a  titolo  di oblazione e, al Comitato
provinciale  della  caccia,  che  ne  rilascia ricevuta, le eventuali
spese in misura comunque non superiori a lire 1.500.
  La  precedente  disposizione  non  si  applica  quando  la caccia e
l'uccellagione  vengano  esercitate senza licenza, ovvero facendo uso
di  mezzi  proibiti di cui all'articolo 14, nonche' nei casi previsti
dagli articoli 30 e 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 76".