Art. 33.

  L'articolo  82  del  testo  unico  5  giugno  1939,  n.  1016, gia'
sostituito   dall'articolo   37  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente:
  "Art.   82.   -  Con  provvedimento  del  presidente  della  Giunta
provinciale   e'  costituito,  in  ciascuna  Provincia,  il  Comitato
provinciale della caccia, organo dell'Amministrazione provinciale con
ordinamento autonomo.
  Esso si compone:
    a) del Presidente della Giunta provinciale o di un consigliere da
lui delegato, in qualita' di presidente del Comitato;
    b) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un
funzionario da lui delegato;
    c) del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un
funzionario da lui delegato;
    d) di un insegnante di scienze naturali (zoologia);
    e)  di cinque cacciatori designati dagli organi provinciali delle
associazioni venatorie di cui all'articolo 86 in misura proporzionata
alla  consistenza  delle  stesse  e  determinata dal Presidente della
Giunta provinciale;
    f) di un rappresentante degli agricoltori;
    g) di un rappresentante dei coltivatori diretti;
    h)  di  un  concessionario  di  riserva  di caccia della i) di un
rappresentante  provinciale  dell'Ente  nazionale  per  la protezione
degli animali;
    i)  di  un rappresentante provinciale dell'Associazione nazionale
pro natura.
  I  membri  di  cui  alle  lettere  e),  f),  g), h), i) ed l), sono
nominati e revocati su proposta delle rispettive associazioni.
  Il  Comitato  elegge  il  vice  presidente fra i membri di cui alla
lettera e).
  Svolge  le  funzioni  di  segretario  del  Comitato  un  dipendente
dell'Amministrazione provinciale nominato dal presidente della Giunta
provinciale.
  Tutte  le  deliberazioni  del  Comitato sono rese esecutive dal suo
presidente  con  apposito  provvedimento,  dopo la loro pubblicazione
nelle forme consuete all'albo dell'Amministrazione provinciale.
  Contro  dette  deliberazioni  e'  ammesso  ricorso  al Ministro per
l'agricoltura e per le foreste.
  Il   Comitato   provinciale   per   la   caccia   ha   sede  presso
l'Amministrazione  provinciale. La revisione dei conti e' affidata ad
un   Collegio   composto   da   un  funzionario  dell'Amministrazione
provinciale,  nominato  dal presidente della Giunta provinciale, e da
due membri, nominati dal Comitato provinciale della caccia.
  Il    servizio    di    Cassa    e'    affidato    alla   tesoreria
dell'Amministrazione provinciale.
  Le spese per il personale dipendente dal Comitato provinciale della
caccia    e   di   quello   ad   esso   assegnato   sono   a   carico
dell'Amministrazione provinciale".