Art. 33. L'articolo 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, gia' sostituito dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente: "Art. 82. - Con provvedimento del presidente della Giunta provinciale e' costituito, in ciascuna Provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo dell'Amministrazione provinciale con ordinamento autonomo. Esso si compone: a) del Presidente della Giunta provinciale o di un consigliere da lui delegato, in qualita' di presidente del Comitato; b) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un funzionario da lui delegato; c) del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un funzionario da lui delegato; d) di un insegnante di scienze naturali (zoologia); e) di cinque cacciatori designati dagli organi provinciali delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 in misura proporzionata alla consistenza delle stesse e determinata dal Presidente della Giunta provinciale; f) di un rappresentante degli agricoltori; g) di un rappresentante dei coltivatori diretti; h) di un concessionario di riserva di caccia della i) di un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali; i) di un rappresentante provinciale dell'Associazione nazionale pro natura. I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i) ed l), sono nominati e revocati su proposta delle rispettive associazioni. Il Comitato elegge il vice presidente fra i membri di cui alla lettera e). Svolge le funzioni di segretario del Comitato un dipendente dell'Amministrazione provinciale nominato dal presidente della Giunta provinciale. Tutte le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive dal suo presidente con apposito provvedimento, dopo la loro pubblicazione nelle forme consuete all'albo dell'Amministrazione provinciale. Contro dette deliberazioni e' ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Il Comitato provinciale per la caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale. La revisione dei conti e' affidata ad un Collegio composto da un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal presidente della Giunta provinciale, e da due membri, nominati dal Comitato provinciale della caccia. Il servizio di Cassa e' affidato alla tesoreria dell'Amministrazione provinciale. Le spese per il personale dipendente dal Comitato provinciale della caccia e di quello ad esso assegnato sono a carico dell'Amministrazione provinciale".