Art. 34. L'articolo 85 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 85. - Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Universita' di Bologna, e' costituito in persona giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Esso svolge attivita' tecnico-scientifica e di consulenza del Ministero in materia di caccia ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dal Ministero medesimo. La consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Il Collegio sindacale e' composto di tre funzionari designati rispettivamente in numero di due e di uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro. Presso le Universita', gli Istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della sanita' possono essere istituiti centri di studio per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della selvaggina".