Art. 34.

  L'articolo  85  del  testo  unico  del  5  giugno 1939, n. 1016, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  85.  -  Il  Laboratorio  di  zoologia applicata alla caccia,
istituito  presso  l'Universita' di Bologna, e' costituito in persona
giuridica   pubblica   e  sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
  Esso  svolge  attivita'  tecnico-scientifica  e  di  consulenza del
Ministero  in  materia  di  caccia  ed esercita gli altri compiti che
saranno   stabiliti  con  lo  statuto  da  approvarsi  dal  Ministero
medesimo.
  La  consistenza  numerica,  lo  stato  giuridico  e  il trattamento
economico  del personale saranno disciplinati da apposito regolamento
da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto
con il Ministro per il tesoro.
  Il  Collegio  sindacale  e'  composto  di  tre funzionari designati
rispettivamente   in   numero   di   due   e  di  uno  dal  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro.
  Presso  le  Universita',  gli  Istituti sperimentali zootecnici del
Ministero    dell'agricoltura   e   delle   foreste,   gli   istituti
zooprofilattici  del Ministero della sanita' possono essere istituiti
centri  di  studio  per  l'allevamento, l'alimentazione e le malattie
della selvaggina".