Art. 36.

  L'articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  88.  -  Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del
presente  testo  unico oltre agli altri compiti che la presente legge
affida loro, provvedono:
    a)  ad  organizzare  i  cacciatori ed a tutelare i loro legittimi
interessi;
    b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con
gli organi dello Stato e degli Enti locali;
    c)  ad  assistere  gli  organizzati  con  provvidenze  tecniche e
normative;
    d)  a  divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle
venatorie;
    e)  a  promuovere  e  finanziare  iniziative  atte a rendere piu'
proficuo l'esercizio venatorio;
    f)   ad   organizzare   gare,   mostre,   esposizioni   ed  altre
manifestazioni di carattere venatorio".