Art. 36. L'articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 88. - Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono: a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi; b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali; c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative; d) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie; e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere piu' proficuo l'esercizio venatorio; f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio".