Art. 37.

  L'articolo 90 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  90.  -  Le  licenze  per  l'esercizio  della  caccia e della
uccellagione  sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali
a favore dell'orario:
    a) licenza di caccia con uso di fucile a un colpo:
      lire  6.000,  a  due colpi lire 8.000, a piu' di due colpi lire
12.000;
    b) licenze di porto di fucile per gli agenti di vigilanza, per il
controllo dei predatori: lire 1.000;
    c)  barca  a  motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: lire
30.000;
    d)  archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con
barche senza motore: lire 40.000; per ogni arma in piu': lire 10.000;
    e)  archibugio  o  altra  arma da getto a cavalletto con appoggio
fisso: lire 9.000; per ogni arma in piu':
      lire 5.000;
    f) licenza di uccellagione fissa: lire 30.000;
    g) licenza di quagliara, paretai e copertoni: lire 20.000;
    h) licenza di prodina: lire 15.000;
    i) appostamento fisso: lire 10.000.
  Per  le  concessioni  di  riserva  devono  essere  pagate  le tasse
indicate  nell'articolo  61 e, per tutte le tabelle, per le quali non
e' prevista l'esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo".