Art. 38.

  L'articolo 91 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  91.  - Le licenze di caccia e di uccellagione escluse quelle
rilasciate  ai  guardiacaccia ai sensi della lettera b) dell'articolo
precedente,  sono  soggette  al  pagamento,  oltre  che  delle  tasse
specificate nell'articolo precedente, delle seguenti soprattasse:
    a)  per  ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire
1.000;
    b) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non piu' di due
colpi lire 2.000;
    c)  per  ogni  licenza  di caccia con uso di fucile a piu' di due
colpi lire 2.500;
    d)  per  ogni  licenza  di  barca  a motore per uso di caccia col
fucile sui fiumi lire 120.000;
    e)  per  ogni  licenza  di  archibugio  o  altra  arma da getto a
cavalletto  o  spingarda con barca senza motore lire 50.000; per ogni
arma in piu' lire 20.000;
    f)  per  ogni  licenza di uccellagione: lire 5.000 per la prodina
con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a
due  paia  di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000
per  i  paretai  e  copertoni con piu' di due paia di reti, roccoli e
brescianelle  con  passate  a  reti  tordare, boschetti o tordare con
richiami; lire 50.000 per la quagliara;
    g)  per  ogni  licenza  di  appostamento  fisso  di  caccia  e di
uccellagione  con  apposizione  di  tabelle  delimitanti  la  zona di
rispetto  lire  40.000,  elevate  a  lire 80.000 per gli appostamenti
fissi per colombacci;
    h) per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa erariale per
le bandite private e per le riserve dovra' pagarsi una soprattassa di
lire 100;
    i)  per  ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al
pagamento  della  tassa di bollo deve pagarsi una soprattassa di lire
50".