Art. 39.

  L'articolo 92 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.   92.   -   Il  provento  complessivo  delle  soprattasse  da
utilizzarsi  in  aggiunta  a  eventuali  normali stanziamenti per gli
scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:
    a)  il 40 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione
all'introito della rispettiva Provincia;
    b)  il 45 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione
alla importanza faunistica del territorio;
    c)  il  5  per  cento  al  Laboratorio di zoologia applicata alla
caccia;
    d)   il   10   per  cento  alle  Associazioni  venatorie  di  cui
all'articolo   86  del  presente  testo  unico,  a  finanziamento  di
attivita'     tecniche    specifiche    approvate    dal    Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
  Il  provento  complessivo  delle  soprattasse  viene  stanziato  in
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste.  Si  provvede all'erogazione del
provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio".