Art. 4.

  Al  terzo  comma dell'articolo 14 del testo unico 5 giugno 1939, n.
1016,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le
seguenti lettere:
    n)   le   reti   sussidiarie   o  "passate"  nei  roccoli,  nelle
brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare;
    o)  le  pasture  alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o
con qualsiasi altra specie di mangime;
    p)  i  richiami  acustici  a  funzionamento elettromeccanico o di
altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;
    q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;
    r) le armi munite di silenziatore.