Art. 4. Al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti lettere: n) le reti sussidiarie o "passate" nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare; o) le pasture alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altra specie di mangime; p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono; q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti; r) le armi munite di silenziatore.