Art. 40.

  L'articolo 93 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  93.  -  A  tutte  le  altre  spese  comunque interessanti il
servizio della caccia comprese quelle per la erogazione di contributi
ad  enti e privati fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto di
riproduttori  e  per  iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura
degli  allevamenti  di  selvaggina e per la sorveglianza, si provvede
con  apposito  fondo  da  stanziarsi  annualmente  nel  bilancio  del
Ministero   dell'agricoltura   e   delle   foreste.  L'erogazione  di
contributi  ad  enti  e  privati deve essere diretta esclusivamente a
favorire l'incremento venatorio in zone particolarmente depresse, che
potrebbero   ritrarre   notevoli   benefici  di  ordine  economico  e
turistico".