Art. 42.

  La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28,
30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5
giugno  1939,  n.  1016,  e successive modificazioni ed integrazioni,
aumentata  del  50 per cento. La ammenda prevista per contravvenzioni
alle  norme dello articolo 73 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016,
e' stabilita da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 10.000.