Art. 42. La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento. La ammenda prevista per contravvenzioni alle norme dello articolo 73 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' stabilita da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 10.000.