Art. 5. Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 16 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti: "Gli appostamenti fissi di caccia in terreno libero, che abbiano ottenuto il consenso del proprietario o del possessore del terreno, sono soggetti ad autorizzazione annuale del Comitato provinciale della caccia ed al pagamento della tassa stabilita dall'articolo 90, lettera i) e della soprattassa di cui all'articolo 91, lettera g). Gli appostamenti fissi di uccellagione in terreno libero. debbono essere denunziati, annualmente, al Comitato provinciale della caccia che, dopo aver accertato che essi sono autorizzati dal proprietario o dal possessore del terreno, concede l'autorizzazione, previo pagamento della tassa di cui all'articolo 90, lettera i) e della soprattassa prevista dall'articolo 91, lettera g). Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi sui valichi montani e collinari ed entro un raggio di 1.000 metri attorno ad essi. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 e con il ritiro della licenza da uno a tre anni.