Art. 5.

  Il  penultimo  e  l'ultimo comma dell'articolo 16 del testo unico 5
giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:
  "Gli  appostamenti  fissi  di caccia in terreno libero, che abbiano
ottenuto  il  consenso del proprietario o del possessore del terreno,
sono  soggetti  ad  autorizzazione  annuale  del Comitato provinciale
della  caccia ed al pagamento della tassa stabilita dall'articolo 90,
lettera i) e della soprattassa di cui all'articolo 91, lettera g).
  Gli appostamenti fissi di uccellagione in terreno libero.
  debbono  essere  denunziati,  annualmente,  al Comitato provinciale
della  caccia  che, dopo aver accertato che essi sono autorizzati dal
proprietario  o dal possessore del terreno, concede l'autorizzazione,
previo  pagamento  della  tassa  di cui all'articolo 90, lettera i) e
della soprattassa prevista dall'articolo 91, lettera g).
  Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi sui valichi montani
e  collinari  ed  entro  un raggio di 1.000 metri attorno ad essi. Il
contravventore  e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000
e con il ritiro della licenza da uno a tre anni.