Art. 6.

  Il secondo comma dell'articolo 19 del testo unico 5 giugno 1939, n.
1016,  modificato  dal  regio  decreto  29  maggio  1941,  n. 489, e'
sostituito dal seguente:
  "Gli  impianti  di  appostamenti  di  caccia  o di uccellagione che
esigano,  per  il  proprio  funzionamento,  una  zona  di  protezione
diversa,  sono  disciplinati  con  decreto  ministeriale,  sentito il
competente Comitato provinciale della caccia".
  L'ultimo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente:
  "Il  contravventore  e'  punito  con l'ammenda da lire 6.000 a lire
60.000".