Art. 7. L'articolo 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, soltanto nei casi ove ricorra la necessita' di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamita'. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentiti i Comitati provinciali interessati, puo' vietare la caccia nelle localita' di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrita' e della quiete della zona".