Art. 7.

  L'articolo 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito
dal seguente:
  "Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati
provinciali  della  caccia  o  su  proposta degli stessi e sentito il
Laboratorio  di  zoologia  applicata  alla  caccia,  puo'  limitare o
vietare  l'esercizio venatorio in zone determinate, soltanto nei casi
ove   ricorra   la   necessita'   di  proteggere  la  selvaggina  per
insufficiente  consistenza  faunistica,  sopravvenuta per particolari
condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamita'.
  Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro
per  il  turismo  e  lo  spettacolo,  sentiti  i Comitati provinciali
interessati,  puo'  vietare  la  caccia  nelle  localita' di notevole
interesse   panoramico,   paesistico  o  turistico,  a  tutela  della
integrita' e della quiete della zona".