Art. 9

  L'ultimo  comma  dell'articolo 30 del testo unico 5 giugno 1939, n.
1016, e' sostituito dai seguenti:
  "Nel  caso  che  detti  terreni,  durante il periodo in cui sono in
attualita'  di  coltivazione,  siano  stati  delimitati  con  tabelle
recanti  l'indicazione  "articolo  30  de  testo  unico sulla caccia,
divieto di caccia" e collocate nei modi indicati dall'articolo 45 del
presente  testo  unico,  l'inosservanza  del divieto e' punita con la
multa  da  lire  8.000 a lire 40.000. Si applicano, inoltre, a carico
del  trasgressore  le sanzioni previste dall'articolo 79 del presente
testo unico.
  La  disposizione  non viene applicata nel caso in cui il cacciatore
non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle
colture prodotto dal cane.
  Oltre  agli  ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, tutti
gli  incaricati  della  vigilanza  sull'applicazione  della  presente
legge,  sono  tenuti d'ufficio ovvero su richiesta del proprietario o
conduttore  del  fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente
verbale di accertamento relativo all'infrazione e al danno.
  L'abusiva  apposizione  delle  tabelle  e' punita con la ammenda da
lire  5.000  a  lire 10.000, piu' lire 1.000 per ogni tabella apposta
abusivamente.
  L'apposizione   di   dette   tabelle  non  e'  soggetta  ad  alcuna
tassazione".