Art. 4.

  Le  norme  di cui all'articolo 23 della Convenzione sulle relazioni
diplomatiche del 18 aprile 1961 si applicano in Italia, nei confronti
di  quegli  Stati  con  i  quali  e'  assicurata la reciprocita', con
effetto dal 1 gennaio 1963.
  Con  la stessa decorrenza si applicano le norme degli articoli 32 e
60  della  Convenzione  sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963,
limitatamente  alla  materia  dell'imposizione diretta e di quella di
registro.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967

                               SARAGAT

                                             MORO - FANFANI - TAVIANI
                                                    - REALE - PRETI -
                                                 COLOMBO - SCALFARO -
                                                  SPAGNOLLI - BOSCO -
                                                               TOLLOY

Visto, il Guardasigilli: REALE