Art. 8.

  Non  e'  punibile  chi,  entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le
armi  o  parti  di  esse,  le  munizioni,  gli  esplosivi e gli altri
congegni  micidiali  illegalmente  detenuti,  indicati nel precedente
articolo 1 o nell'articolo 695 del Codice penale.