Art. 10. Le alienazioni avranno luogo mediante pubblici incanti coll'assistenza di uno dei membri della Commissione provinciale. Il prezzo su cui si aprira' la gara sara' determinato dalla media aritmetica, fra il contributo principale fondiario moltiplicato per sette e capitalizzato in ragione di cento per ogni cinque; la rendita accertata e sottoposta alla tassa di manomorta od equivalente d'imposta, moltiplicata per venti, con l'aumento del dieci per cento; ed il fitto piu' elevato dell'ultimo decennio, depurato dalle imposte, moltiplicato per venti, se i beni si trovino attualmente o sieno stati locati in detto periodo di tempo. Non si fara' luogo a perizia diretta se non nei casi in cui la detta Commissione, con deliberazione motivata, ne dichiari la necessita'.