Art. 10. 
 
  Le   alienazioni   avranno   luogo   mediante   pubblici    incanti
coll'assistenza di uno dei membri della Commissione provinciale. 
 
  Il prezzo su cui si aprira' la gara sara' determinato  dalla  media
aritmetica, fra il contributo principale fondiario  moltiplicato  per
sette e capitalizzato in ragione di cento per ogni cinque; la rendita
accertata  e  sottoposta  alla  tassa  di  manomorta  od  equivalente
d'imposta, moltiplicata per venti, con l'aumento del dieci per cento;
ed  il  fitto  piu'  elevato  dell'ultimo  decennio,  depurato  dalle
imposte, moltiplicato per venti, se i beni si trovino  attualmente  o
sieno stati locati in detto periodo di tempo. 
 
  Non si fara' luogo a perizia diretta se non  nei  casi  in  cui  la
detta  Commissione,  con  deliberazione  motivata,  ne  dichiari   la
necessita'.