Art. 13. Proclamata l'aggiudicazione, l'acquirente dovra', entro dieci giorni, versare in una cassa dello Stato la differenza fra il decimo del prezzo da lui depositato e il decimo del prezzo di aggiudicazione, oltre le spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria indicate negli avvisi d'asta; e se abbia fatto il deposito in titoli del debito pubblico, dovra' inoltre convertirlo in valori indicati all'articolo 17. Entro il periodo dei dieci giorni anzidetti, la Commissione dovra' esaminare ed approvare, ove ne sia il caso, l'atto di aggiudicazione. Entro otto giorni dalla presentazione dell'attestato della Tesoreria, comprovante l'effettuato versamento, il Prefetto rilasciera' all'acquirente un estratto del processo verbale d'aggiudicazione relativo al lotto acquistato, da esservi almeno sommariamente descritto; fara' a piedi dello estratto menzione dell'approvazione data dalla Commissione e lo munira' di una sua ordinanza esecutiva. Questo estratto, firmato dal Prefetto, munito del sigillo della Prefettura, avra' forza di titolo autentico ed esecutivo della compra-vendita, in virtu' del quale si procedera' alla presa di possesso, alla voltura catastale ed alla trascrizione. Se saranno trascorsi trenta giorni senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto a quanto e' prescritto nel presente articolo, si procedera' a nuovi incanti del fondo, a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perdera' l'eseguito deposito e sara' inoltre tenuto al risarcimento dei danni.