Art. 13. 
 
  Proclamata  l'aggiudicazione,  l'acquirente  dovra',  entro   dieci
giorni, versare in una cassa dello Stato la differenza fra il  decimo
del  prezzo  da  lui  depositato  e   il   decimo   del   prezzo   di
aggiudicazione, oltre le spese e tasse di trapasso, di trascrizione e
d'iscrizione ipotecaria indicate negli  avvisi  d'asta;  e  se  abbia
fatto il deposito in  titoli  del  debito  pubblico,  dovra'  inoltre
convertirlo in valori indicati all'articolo 17. 
 
  Entro il periodo dei dieci giorni anzidetti, la Commissione  dovra'
esaminare ed approvare, ove ne sia il caso, l'atto di aggiudicazione. 
 
  Entro  otto  giorni  dalla   presentazione   dell'attestato   della
Tesoreria,   comprovante   l'effettuato   versamento,   il   Prefetto
rilasciera'  all'acquirente  un   estratto   del   processo   verbale
d'aggiudicazione relativo al  lotto  acquistato,  da  esservi  almeno
sommariamente  descritto;  fara'  a  piedi  dello  estratto  menzione
dell'approvazione data dalla Commissione e  lo  munira'  di  una  sua
ordinanza esecutiva. 
 
  Questo estratto, firmato dal Prefetto,  munito  del  sigillo  della
Prefettura, avra'  forza  di  titolo  autentico  ed  esecutivo  della
compra-vendita, in virtu' del  quale  si  procedera'  alla  presa  di
possesso, alla voltura catastale ed alla trascrizione. 
 
  Se saranno trascorsi trenta giorni senza che l'aggiudicatario abbia
adempiuto a quanto e' prescritto nel presente articolo, si procedera'
a nuovi incanti del fondo, a rischio e spese dell'aggiudicatario,  il
quale  perdera'  l'eseguito  deposito  e  sara'  inoltre  tenuto   al
risarcimento dei danni.