Art. 18. 
 
  Una tassa straordinaria e' imposta  sul  patrimonio  ecclesiastico,
escluse le parrocchie, e ad eccezione dei  beni  di  cui  nell'ultimo
capoverso dell'articolo  5,  nel  caso  e  sotto  le  condizioni  ivi
espresse. Questa tassa sara' nella misura del 30 per cento, e  verra'
riscossa nei modi seguenti: 
 
    a)  Sul  patrimonio  rappresentato  dal  fondo  del  culto  sara'
cancellato il 30 per cento della rendita gia' intestata  al  medesimo
in esecuzione delle precedenti Leggi di soppressione; sara' inscritto
il 30 per cento di meno della  rendita  di  cui  dovrebbesi  fare  la
inscrizione in virtu' di dette Leggi e della presente;  e  da  ultimo
sul 70 per cento che rimarrebbe da assegnare, si inscrivera' in  meno
tanta rendita, quanta corrisponda al 30  per  cento  del  valore  dei
canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni,  applicate
dal Demanio al fondo del  culto,  sui  quali  cespiti  non  si  fara'
prelevazione diretta; 
 
    b) Sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici  non  soppressi
si riterra', inscrivendolo in meno, il 30  per  cento  della  rendita
dovuta a ciascun ente, in sostituzione de' beni  stabili  passati  al
Demanio. Sul 70 per  cento  che  sarebbe  ancora  dovuto  per  questo
titolo, si riterra', inscrivendolo in  meno,  il  30  per  cento  del
valore dei canoni,  censi,  livelli,  decime  ed  altre  prestazioni,
appartenenti all'ente stesso, sui quali non si fara' in  questo  caso
prelevazione diretta. Se  il  30  per  cento  del  valore  di  queste
annualita' superasse quello del 70 per  cento,  la  differenza  della
rendita da inscrivere in sostituzione degli stabili,  sara'  riscossa
prelevando una corrispondente quota di detti canoni, censi,  livelli,
decime ed altre prestazioni; 
 
    c) Sui beni delle soppresse corporazioni religiose  di  Lombardia
si riscuotera' la tassa straordinaria del 30 per  cento,  in  quattro
rate annuali, nei modi e col procedimento relativo  alla  riscossione
del contributo fondiario.