Art. 19. 
 
  Quando, per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento,  il
reddito netto di un vescovado fosse ridotto ad  una  somma  inferiore
alle lire 6,000, gli attuali  investiti  riceveranno  dal  fondo  del
culto una somma annuale che compia le 6,000 lire.