Art. 7. 
 
  I beni immobili, gia' passati al Demanio per effetto della Legge  7
luglio 1866, e quelli trasferitigli in virtu' della  presente  Legge,
saranno amministrati ed alienati dall'Amministrazione demaniale sotto
la immediata sorveglianza  di  una  Commissione  istituita  per  ogni
Provincia del Regno, e  mediante  l'osservazione  delle  prescrizioni
infra espresse. 
 
  La Commissione provinciale delibera  sui  contratti  di  mezzadria,
affittamenti e alienazioni; sulla divisione in  lotti  e  sopra  ogni
altro incidente che riguardi l'amministrazione e le  alienazioni.  Il
Direttore demaniale avra' l'amministrazione di fatto e la  esecuzione
delle deliberazioni della Commissione provinciale.