Art. 7. I beni immobili, gia' passati al Demanio per effetto della Legge 7 luglio 1866, e quelli trasferitigli in virtu' della presente Legge, saranno amministrati ed alienati dall'Amministrazione demaniale sotto la immediata sorveglianza di una Commissione istituita per ogni Provincia del Regno, e mediante l'osservazione delle prescrizioni infra espresse. La Commissione provinciale delibera sui contratti di mezzadria, affittamenti e alienazioni; sulla divisione in lotti e sopra ogni altro incidente che riguardi l'amministrazione e le alienazioni. Il Direttore demaniale avra' l'amministrazione di fatto e la esecuzione delle deliberazioni della Commissione provinciale.