Art. 10.
                      (Accertamenti d'ufficio)

  La  buona  condotta,  l'assenza di precedenti penali e l'assenza di
carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli
uffici  pubblici  competenti, dalla amministrazione che deve emettere
il provvedimento.
  Le   singole   amministrazioni   non   possono  richiedere  atti  o
certificati   concernenti  fatti,  stati  e  qualita'  personali  che
risultino  attestati  in  documenti  gia' in loro possesso o che esse
stesse siano tenute a certificare.