Art. 12.
                    (Redazione di atti pubblici)

  Le  leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri
atti  pubblici  sono  redatti  a  stampa,  o con scrittura a mano o a
macchina.   I   detti   sistemi   possono   essere  utilizzati  anche
promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto.
  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, sono stabilite le
caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione.