Art. 13.
                    (Stesura degli atti pubblici)

  Il  testo  degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte,
abbreviazioni,  correzioni,  alterazioni  o  abrasioni.  Sono ammesse
abbreviazioni  di  uso  comune  che non lascino dubbi sul significato
delle parole abbreviate.
  Per  le variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori od
omissioni,  si  provvede  con  chiamate  in  calce  e  si cancella la
precedente stesura in modo che resti leggi bile.