Art. 14.
                      (Autenticazione di copie)

  Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono
essere  ottenute,  oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12,
anche  con  altri  procedimenti che diano garanzia della riproduzione
fedele  e  duratura  dell'atto  o  documento.  Tali procedimenti sono
specificati  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti  i  Ministri  per  la  grazia e giustizia e per il tesoro. Le
disposizioni  di  cui  all'articolo  13  si  osservano  anche  per la
formazione di copie autentiche.
  L'autenticazione   delle  copie  puo'  essere  fatta  dal  pubblico
ufficiale  dal  quale e' stato emesso o presso il quale e' depositato
l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonche' da
un  notaio,  cancelliere,  segretario  comunale,  o altro funzionario
incaricato dal sindaco.
  Essa  consiste  nell'attestazione  di  conformita'  con l'originale
scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a
cura  del  pubblico  ufficiale  autorizzato,  il  quale deve altresi'
indicare  la  data  e  il  luogo  del  rilascio,  il numero dei fogli
impiegati,  il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonche'
apporre  la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la
copia  dell'atto  o  documento  consta  di  piu'  fogli,  il pubblico
ufficiale  appone  la  propria  firma  a  margine  di  ciascun foglio
intermedio.
  Il  pubblico  ufficiale  e'  autorizzato ad annullare con il timbro
dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate.