Art. 15.
                      (Legalizzazione di firme)

  La legalizzazione di firme e' l'attestazione ufficiale della legale
qualita'  di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonche' della autenticita' della firma stessa.
  Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di
colui  la  cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante
deve  indicare  la  data  e il luogo della legalizzazione, il proprio
nome  e  cognome,  la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria
firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.