Art. 16.
                 (Legalizzazione di firme di capi di
            scuole parificate o legalmente riconosciute)

  Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute
sui  diplomi  originali  o  sui  certificati di studio da prodursi ad
uffici  pubblici  fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono
legalizzate dal provveditore agli studi.