Art. 17.
         (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)

  Le  firme  sugli  atti  e documenti formati nello Stato e da valere
all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto,
legalizzate dal Ministro competente e, con successiva legalizzazione,
dal Ministro degli affari esteri.
  Le  firme  sugli  atti  e documenti formati all'estero da autorita'
estere  e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze
diplomatiche  o  consolari  italiane  all'estero. Le firme apposte su
atti   e   documenti   dai  competenti  organi  delle  rappresentanze
diplomatiche  o  consolari italiane o dai funzionari da loro delegati
non  sono  soggette  a  legalizzazione.  Si  osserva il secondo comma
dell'articolo 18.
  Agli  atti  e  documenti  indicati nel comma precedente, redatti in
lingua  straniera,  deve  essere  allegata  una  traduzione in lingua
italiana  certificata  conforme  al  testo straniero dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da  un traduttore
ufficiale.
  Le  firme  sugli  atti  e documenti formati nello Stato e da valere
nello   Stato,   rilasciati  da  una  rappresentanza  diplomatica,  o
consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate dal Ministro
per gli affari esteri.
  Sono  fatte  salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e
della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.