Art. 18.
                (Atti non soggetti a legalizzazione)

  Salvo  quanto  previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a
legalizzazione  le  firme  apposte  da pubblici funzionari o pubblici
ufficiali  sopra  atti,  certificati,  copie ed estratti dai medesimi
rilasciati.
  Il  funzionario  o  pubblico  ufficiale  deve indicare la data e il
luogo   del  rilascio,  il  proprio  nome  e  cognome,  la  qualifica
rivestita,  nonche'  apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.