Art. 19.
                    (Trasmissione dall'estero di
                  atti agli uffici di stato civile)

  In  materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile
o  di  dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze
diplomatiche  e  consolari  italiane,  si  osservano  le disposizioni
speciali  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200.