Art. 19. (Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile) In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.