Art. 20.
                (Autenticazione delle sottoscrizioni)

  La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica
amministrazione  puo'  essere  autenticata,  ove l'autenticazione sia
prescritta,  dal funzionario competente a ricevere la documentazione,
o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco.
  L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione
e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la
sottoscrizione  stessa  e'  stata  apposta  in  sua  presenza, previo
accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive.
  Il  pubblico  ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di
identificazione,  la data e il luogo della autenticazione, il proprio
nome  e  cognome,  la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria
firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
  Per  l'autenticazione  delle  firme  apposte  sui margini dei fogli
intermedi  e'  sufficiente  che  il  pubblico  ufficiale  aggiunga la
propria firma.