Art. 21. (Tasse per le autenticazioni e le legalizzazioni di firme) L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 e' soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 400 per ciascuna dichiarazione. La legalizzazione delle firme prevista dall'articolo 16 e quella delle firme apposte sugli atti da valere nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette a tassa di concessione governativa di lire 200. Parimenti, e' dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per la legalizzazione delle firme previste dall'articolo 17, commi primo, secondo B quarto, e per la certificazione di conformita' al testo straniero contemplata dal comma terzo dello stesso articolo. Le tasse di cui ai commi precedenti devono essere corrisposte a mezzo di marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che provvede alla autenticazione delle sottoscrizioni o alla legalizzazione delle firme.