Art. 21.
                   (Tasse per le autenticazioni e
                     le legalizzazioni di firme)

  L'autenticazione  della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai
sensi  degli  articoli 2, 3 e 4 e' soggetta alla tassa di concessione
governativa di lire 400 per ciascuna dichiarazione.
  La  legalizzazione  delle  firme prevista dall'articolo 16 e quella
delle  firme  apposte  sugli  atti  da  valere  nel  territorio della
Repubblica  di  San  Marino  sono  soggette  a  tassa  di concessione
governativa di lire 200.
  Parimenti,  e'  dovuta  la  tassa  di concessione governativa nella
misura  di  lire  500  per  la  legalizzazione  delle  firme previste
dall'articolo   17,   commi   primo,  secondo  B  quarto,  e  per  la
certificazione  di  conformita'  al  testo  straniero contemplata dal
comma terzo dello stesso articolo.
  Le  tasse  di  cui  ai commi precedenti devono essere corrisposte a
mezzo  di  marche  da  annullarsi  a  cura del pubblico ufficiale che
provvede    alla   autenticazione   delle   sottoscrizioni   o   alla
legalizzazione delle firme.