Art. 23.
                         (Esenzioni fiscali)

  Non   e'  dovuta  la  tassa  di  concessione  governativa  prevista
dall'articolo  21  quando  per  le  leggi vigenti sia esente da bollo
l'atto in cui e' apposta la firma da autenticare o da legalizzare.
  Eguale  beneficio e' concesso per gli atti di coloro che provino il
loro  stato di poverta' mediante esibizione di certificato attestante
che  l'interessato  e' iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In
questo  caso  il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o
alla  legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di
poverta'.