Art. 23. (Esenzioni fiscali) Non e' dovuta la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 21 quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui e' apposta la firma da autenticare o da legalizzare. Eguale beneficio e' concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di poverta' mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato e' iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di poverta'.